Principio di non contestazione – Cass. n. 34707/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Principio di non contestazione - Applicabilità al processo tributario - Limiti - Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore - contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l'esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell'"an debeatur", poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il "thema decidendum" ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda. (Fattispecie nella quale l'Ufficio, ancorché non avesse svolto una specifica contestazione della documentazione sul computo del preteso "rendimento netto" depositata dal contribuente, aveva, nondimeno, negato in radice l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'aliquota invocata da quest'ultimo e, quindi, l'esistenza stessa del diritto al rimborso).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34707 del 24/11/2022 (Rv. 666400 - 01)