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Tributo regionale proprio, non derivato – Cass. n. 34002/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Natura - Tributo regionale proprio, non derivato - Fondamento - Tributo ambientale in senso lato - Ragioni.

 

A partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio non ha più la qualificazione giuridica di tributo derivato, essendo divenuta un tributo proprio della Regione (che provvede con piena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggetti passivi, alla graduazione delle aliquote, alle modalità di accertamento e riscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari e ferma restando l'aliquota massima di cui all'art. 13, comma 15- bis, d.l. n. 145 del 2013, che limita la potestà impositiva dell'ente regionale), e non è riconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto, caratterizzato da una diretta relazione tra prelievo e deterioramento ambientale assunto a presupposto della fattispecie tributaria, bensì ad un modello di fiscalità con lata funzione ambientale, perché la tutela dell'ambiente è perseguita solo per via mediata e indiretta e con metodologia indennitaria.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 34002 del 18/11/2022 (Rv. 666435 - 01)

 

Corte

Cassazione

34002

2022