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Contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 – Cass. n. 34002/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 - Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - Esclusione - Ragioni.

 

L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, disciplina dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 (che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità), la quale non impone e non detta la disciplina delle imposte sul rumore, né con gli artt. 3 e 53 Cost., perché l'individuazione degli esercenti di aeromobili come soggetti passivi dell'imposta - e, dunque, della loro capacità contributiva, intesa quale partecipazione, in base a presupposti dotati di specifica valenza, alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti - rientra nella discrezionalità del legislatore (nella specie, esercitata in maniera non irragionevole, stante il riferimento al numero di decolli/atterraggi e al peso degli aeromobili).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 34002 del 18/11/2022 (Rv. 666435 - 03)


Corte

Cassazione

34002

2022