Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica – Cass. n. 34151/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Comunicazione preventiva all'Enea - Necessità - Omissione - Causa ostativa al beneficio - Conformità ai principi costituzionali - Fondamento.
L'omessa preventiva comunicazione all'Enea dell'elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo del disposto dell'art. 1, comma 349, della l. n. 296 del 2006, è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34151 del 21/11/2022 (Rv. 666436 - 01)