Retrocessione (totale o parziale) degli atti espropriati – Cass. n. 33286/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - trasferimenti coattivi - Imposta di registro - Retrocessione (totale o parziale) degli atti espropriati - Disciplina ex art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Rettificabilità da parte deN'Ufficio - Esclusione.
In materia di imposta di registro, l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, può trovare applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile, anche in caso di retrocessione (totale o parziale) degli immobili espropriati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi di norma speciale destinata ad operare in senso onnicomprensivo per ogni tipo di trasferimento coattivo disposto nell'ambito del complesso fenomeno dell'«espropriazione per pubblica utilità», indipendentemente dal fatto che questa avvenga dall'espropriato all'espropriante (in fase costitutiva) o dall'espropriante all'espropriato (in fase estintiva); posto che l'indennità di retrocessione deve essere liquidata - su accordo delle parti o con intervento di organi pubblici - sulla base dei criteri fissati per il computo dell'indennità di espropriazione ex art. 48, comma 1, del d.P.R. citato, l'amministrazione finanziaria non è abilitata alla rettifica del valore commisurato all'importo definitivo dell'indennità di retrocessione, ai sensi degli artt. 51, comma 3, e 52, comma 5-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 33286 del 11/11/2022 (Rv. 666430 - 01)