Successiva rettifica dell'imponibile e pagamento dell'imposta – Cass. n. 33093/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - sanzioni - sanzioni pecuniarie - violazioni dell'obbligo di fatturazione iva - Emissione di fattura erronea - Sanzione ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Successiva rettifica dell'imponibile e pagamento dell'imposta - Rilevanza ai fini della sanzione - Esclusione - Ragioni - Ravvedimento operoso - Applicabilità - Esclusione.
In tema di IVA, l'emissione di fatture erronee, costituendo una violazione sostanziale, comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, anche in caso di successiva rettifica mediante emissione di nuove fatture con indicazione dell'esatto imponibile IVA e pagamento dell'imposta dovuta, poiché l'esclusione dall'area della sanzionabilità è riconducibile alle sole violazioni formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta e sul versamento del tributo; né è applicabile il cd. ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non fa venir meno la sanzione, ma ne riduce l'importo, se pagato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 33093 del 09/11/2022 (Rv. 666429 - 01)