risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014
Danno alla persona - Carattere unitario - Liquidazione - Applicazione delle "tabelle di Milano" - Deduzione, quale motivo di impugnazione, della mancata liquidazione del "danno morale" - Contenuto della doglianza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014
Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014
Riferimenti normativi:
Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Massime precedenti Vedi: N. 12408 del 2011 - N. 20292 del 2012