risarcimento del danno - "compensatio lucri cum damno" - Danno risarcibile - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014
Determinazione giudiziale - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Fondamento - Fattispecie in tema di danni da emotrasfusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014
L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014
Riferimenti normativi:
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Massime precedenti Conformi: N. 6573 del 2013
Massime precedenti Vedi: N. 533 del 2014