Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum damno" - Danno alla persona - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20548 del 30/09/2014
Liquidazione del danno - Altre somme dovute al danneggiato in ragione della morte o dell'invalidità - "Compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20548 del 30/09/2014
In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20548 del 30/09/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Massime precedenti Conformi: N. 5504 del 2014
Massime precedenti Difformi: N. 13537 del 2014