Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15595 del 09/07/2014
Impugnazione della sentenza in ordine alla liquidazione del "quantum" per difetto di prova - Decisione escludente l'esistenza di qualsiasi danno - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15595 del 09/07/2014
In tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'"an debeatur" copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato, sicché, qualora la sentenza di primo grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del danno, contestandosi che di esso sia stata fornita la prova, il giudice di appello - senza incorrere in ultrapetizione ove, all'esito di tale revisione, escluda l'esistenza di qualsiasi danno - è investito del potere di riesaminare nella sua interezza la statuizione concernente il "quantum debeatur".
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15595 del 09/07/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_278
Massime precedenti Conformi: N. 11953 del 1995
Massime precedenti Vedi: N. 15335 del 2012