Danno "edonistico" da perdita del rapporto parentale - Autonoma valutazione - Esclusione - Personalizzazione del danno morale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014
Il danno qualificabile come "edonistico" per la perdita del rapporto parentale deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale "iure proprio". Infatti il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Massime precedenti Vedi: N. 21716 del 2013, N. 1361 del 2014