risarcimento del danno - Morte della persona offesa - Liquidazione del danno patrimoniale ai congiunti superstiti - Pensione di reversibilità percepita - Rilevanza ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014
In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043
Massime precedenti Difformi: N. 4205 del 2002, N. 8828 del 2003, N. 3357 del 2009, N. 5504 del 2014
Massime precedenti Vedi: N. 5964 del 1979