risarcimento del danno - obbligazioni pecuniarie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10793 del 16/05/2014
Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana - Natura della relativa obbligazione - Debito di valore - Configurabilità - Esclusione - Debito di valuta - Sussistenza - Meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 1985 - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10793 del 16/05/2014
L'indennizzo concesso dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16 per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria. Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione, contenuta nell'art. 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, la quale assolve al diverso obbiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10793 del 16/05/2014
Cod_Civ_art_1224
Massime precedenti Conformi: N. 13359 del 2007