risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale permanente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 22/05/2014
Lesioni non irrilevanti dell'integrità personale con riduzione della capacità lavorativa specifica - Presunzione di danno incidente sulla futura capacità di guadagno - Relativa all' "an" e non al "quantum" - Liquidazione equitativa - Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 22/05/2014
Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l' "an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 22/05/2014
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Massime precedenti Vedi: N. 2644 del 2013, N. 25634 del 2013