risarcimento in forma specifica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014
Risarcimento in forma specifica chiesto in citazione - Domanda di risarcimento per equivalente avanzata in sede di precisazione delle conclusioni - "Emendatio libelli" - Configurabilità - Fattispecie in tema di responsabilità professionale del notaio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014
Il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma - più ampia ed onerosa per il debitore - di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato. Ne consegue che costituisce una mera "emendatio libelli", consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell'atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie di responsabilità professionale di un notaio, per non avere reso edotti gli acquirenti di un immobile dell'esistenza di un pignoramento sul bene i quali, pur avendo chiesto inizialmente il risarcimento in forma specifica, mediante cancellazione della trascrizione e, comunque, il ristoro dei danni eventualmente dovuti dall'esecuzione coattiva, avevano poi domandato, al momento della precisazione delle conclusioni il risarcimento del danno per equivalente, sotto forma di rimborso del prezzo dell'immobile).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014