Indennizzo a favore di un proprietario danneggiato da fenomeni di bradisismo - Natura indennitaria e non risarcitoria - Debito di valuta - Ragioni.
L'indennizzo riconosciuto dall'art. 15 sexies, comma 3, del d.l. 29 dicembre 1995, n. 560 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74), come novellato dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, al proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea ha natura indennitaria e costituisce debito di valuta, come tale regolato dall'art. 1224 cod. civ., poiché sorge da un'attività lecita della P.A., consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità, e si riferisce ad un pregiudizio riconducibile ad un fenomeno "lato sensu" naturale, per il quale l'intervento pubblicistico ha finalità solidaristiche di tenere indenni i danneggiati e non di risarcirli integralmente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 31/10/2014