risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24201 del 13/11/2014
Determinazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri - Realtà socioeconomica della vittima - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24201 del 13/11/2014
In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione di un valore della persona umana. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto ininfluente - ai fini della liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale con esito mortale - la nazionalità straniera della vittima, in Italia per ragioni di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24201 del 13/11/2014