Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – morte di congiunti (parenti della vittima) Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015
Danno non patrimoniale - Liquidazione - Omnicomprensività - Necessità - Illecito plurioffensivo - Pluralità di liquidazioni - Ammissibilità - Fattispecie in tema di danno da morte. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015
In materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva liquidato unitariamente il danno non patrimoniale patito dai familiari delle vittima di un sinistro stradale, non attribuendo autonomo rilievo al danno da perdita del rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito in conseguenza della morte del proprio congiunto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015