Risarcimento del danno biologico - Criterio del punto variabile - Oneri motivazionali del giudice di merito - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015
In tema di risarcimento del danno biologico, il giudice di merito che proceda alla liquidazione secondo il criterio cd. "a punto variabile", nel motivare la propria decisione non può limitarsi a generici richiami alle relative "tabelle", dovendo, invece, specificare il valore monetario di base del punto e il grado di invalidità permanente, il coefficiente di abbattimento in funzione dell'età della vittima e le ragioni per cui ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standardizzato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015