Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12717 del 19/06/2015
Nascita di feto morto - Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri - Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Parametri previsti per la perdita del rapporto parentale - Applicazione automatica - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12717 del 19/06/2015
In materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non è adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, facendo applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in ragione della nascita di un feto morto, una somma pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza considerare che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta, non è di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato morto, dove tale relazione è solo potenziale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12717 del 19/06/2015