Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Condizioni - Sussistenza in concreto di un reato o condanna passata in giudicato - Necessità - Esclusione - Sua astratta configurabilità - Sufficienza - Accertamento del giudice civile - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 24/06/2015
La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato (nella specie, per accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico protetto, quale comportamento integrativo di concorrenza sleale), ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 24/06/2015