Presupposti - Onere probatorio a carico della parte - Sussistenza - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007
In tema di obbligazioni contrattuali la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007