Risarcimento del danno - danno immediato e diretto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016
Danno patrimoniale - Risarcimento - Funzione - Danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale - Riparazioni - Spese superiori ai costi correnti - Rimborsabilità per la parte corrispondente ai prezzi correnti di mercato - Limiti.
In materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016