risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007
Criterio individuato dall'art. 1226 cod. civ. - Presupposti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007
Il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C., in una controversia risarcitoria esperita per gli assunti danni dipendenti dalla rinnovazione di un'iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente effettuata da un istituto di credito mutuante, ha confermato l'impugnata sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado, con la quale si era provveduto al riconoscimento del risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, pur in assenza del presupposto principale di cui al citato art. 1226 cod. civ. riconducibile alla preventiva dimostrazione dell'esistenza di danni risarcibili).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007