Assicurazione - assicurazione contro i danni - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18525 del 03/09/2007
Clausola prevedente, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo - Deroga, in senso sfavorevole all'assicurato, alle disposizioni di cui all'art. 1901 cod. civ. - Applicazione dell'art. 1932 cod. civ. - Effetti - Nullità e sostituzione di diritto con le disposizioni di cui all'art. 1901 cod. civ.
La clausola del contratto assicurativo che contempli, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo, espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui manca la prestazione dell'assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all'art. 1901 cod. civ., per il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il periodo cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente, ne consegue che detta clausola, in base all'art. 1932 cod. civ., è nulla ed è sostituita di diritto dalle disposizioni di cui all'art. 1901 cod. civ.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18525 del 03/09/2007