Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi –Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 11/12/2007
Liquidazione in via equitativa - Differenza con il giudizio secondo equità - Giudizio arbitrale - Riconoscimento all'appaltatore di equo compenso per maggior onerosità dell'opera - Mancanza di autorizzazione delle parti a decidere secondo equità - Violazione dell'art. 822 cod. proc. civ. - Esclusione.
Il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità, prevista dall'art. 114 cod. proc. civ., che importa, appunto, la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, laddove il primo consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell'ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l'onere di fornire l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi. Non viola, pertanto, l'art. 822 cod. proc. civ. il lodo arbitrale che riconosca all'appaltatore l'equo compenso per maggior onerosità dell'opera previsto dall'art. 1664, comma 2, cod. civ., non trattandosi di pronuncia secondo equità, per cui non rileva la mancanza di autorizzazione delle parti a decidere in tal senso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 11/12/2007