risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno non patrimoniale - Prova specifica - Necessità - Esclusione - Condizioni - Liquidazione - Assenza di convivenza con la vittima - Rilevanza - Condizioni di salute della vittima - R
risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno non patrimoniale - Prova specifica - Necessità - Esclusione - Condizioni - Liquidazione - Assenza di convivenza con la vittima - Rilevanza - Condizioni di salute della vittima - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16018 del 07/07/2010
Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità. Sulla liquidazione di tale danno, da effettuarsi in via equitativa, può incidere in senso riduttivo l'accertata assenza di convivenza del danneggiato con il congiunto deceduto, quale elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, ma non anche la precarietà delle condizioni di salute del defunto, le cui gravi affezioni o patologie, secondo l'"id quod plerumque accidit", intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con gli altri parenti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16018 del 07/07/2010