Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010
Indagine sul concorso colposo del creditore - Esame d'ufficio - Ammissibilità - Ipotesi di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Natura di eccezione in senso stretto - Sussistenza - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010