Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Investimenti in valori mobiliari – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009
Prospetto informativo infedele - Responsabilità dell'autorità di vigilanza sui mercati mobiliari (Consob) per i danni subiti dagli investitori - Sussistenza - Notizie di stampa che evidenzino la richiosità dell'investimento - Concorso di colpa degli investitori - Ammissibilità - Obbligo dell'investitore di evitare e limitare il danno - Sussistenza - Contenuto.
In tema di responsabilità per i danni subiti dai risparmiatori per la perdita dei propri investimenti, a causa dell'omessa vigilanza dell'Autorità preposta alla vigilanza sui mercati mobiliari (Consob) che, per la sua funzione istituzionale, ha il compito di garantire il pubblico dei risparmiatori circa la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto informativo, è ravvisabile, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ., un concorso del fatto colposo degli investitori nel caso di diffusione di notizie di stampa che rivelino la particolare rischiosità dell'investimento e la non attendibilità della fonte di informazione ufficiale costituita dall'autorizzata pubblicazione del prospetto informativo da parte della medesima Autorità, dal momento che l'investitore prudente deve valutare anche il contenuto delle notizie di stampa, deve attivarsi per verificarne la corrispondenza al vero ed eventualmente non investire nell'operazione o provvedere a disinvestire prontamente i capitali, evitando o limitando le perdite lamentate, ciò a prescindere dal dovere della stessa Autorità di attivare autonomamente e successivamente i poteri repressivi e di vigilanza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009