Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009
Perdite subite dai risparmiatori in conseguenza dell'omessa attivazione dei poteri di vigilanza della Consob - Danno da fatto illecito extracontrattuale - Natura - Debito di valore - Rivalutazione e interessi - Spettanza - Funzione della rivalutazione e degli interessi - Modalità di calcolo.
L'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale per le perdite subite dal risparmiatore in conseguenza dell'omessa attivazione, da parte della Consob, dei poteri di vigilanza su un'operazione di sollecitazione al pubblico risparmio, costituisce un debito di valore, non assumendo alcun rilievo, al riguardo, il fatto che l'evento dannoso coincida con la perdita della somma di denaro investita, giacché nella responsabilità aquiliana - dove l'obbligazione risarcitoria mira alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato - viene in rilievo la perdita del valore oggetto dell'operazione finanziaria di investimento, e ciò che il danneggiato deve non è una data somma di denaro ma l'integrale risarcimento del danno, di cui la somma originaria costituisce solo una componente ai fini della relativa commisurazione. Ne consegue che, costituendo l'obbligazione di risarcimento del danno un'obbligazione di valore sottratta al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria è dovuta a prescindere dalla prova della svalutazione monetaria da parte dell'investitore danneggiato ed è quantificabile dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione. È altresì risarcibile il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa del ritardato conseguimento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, con la tecnica degli interessi computati non sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009