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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 12/02/2015
Danno da perdita di "chance" - Nozione - Perdita della possibilità di un incremento patrimoniale - Accertamento - Criteri - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di mancata trasposizione legislativa di direttive comunitarie.
Il danno patrimoniale da perdita di "chance" è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale; l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che, inquadrata la responsabilità per tardiva trasposizione legislativa delle direttive CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, nell'ambito della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, aveva identificato la "chance" perduta nella possibilità di godere dei benefici effettivi sullo sviluppo professionale derivanti da una tempestiva attuazione delle direttive ed aveva liquidato il danno in ragione di un criterio prognostico, basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 12/02/2015
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