Danno biologico - Sopravvenuto decesso del danneggiato per cause indipendenti dal sinistro - Liquidazione del danno - Riferimento al tempo intercorso tra il sinistro e il decesso - Necessità - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve - per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio - rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media (sebbene occorra tenere conto della maggiore intensità del patema d'animo nei primi tempi successivi all'evento), assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all'effettivo pregiudizio arrecato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10897 del 26/05/2016