Reintegrazione specifica dei diritti reali - Limite ex art. 2058, comma 2, c.c. - Irrilevanza - Fondamento e limiti.
Atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058, comma 2, c.c., salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10499 del 20/05/2016