Applicazione delle tabelle milanesi - Variazione prima della pubblicazione della sentenza - Valore di "ius superveniens" - Esclusione - Ragioni.
In tema di applicazione delle cd. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia l'obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, la cui modifica non integra uno "jus superveniens" né in via diretta né in quanto e possano assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10/05/2016