Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9424 del 10/05/2016
Pronuncia di espressioni offensive - Insussistenza del reato per esclusione della divulgazione a più persone - Persistente idoneità del fatto quale fonte di responsabilità aquiliana - Possibilità - Fattispecie.
In tema di responsabilità aquiliana, la circostanza che il giudice penale abbia escluso l'elemento della condotta consistente nella divulgazione a più persone, con ciò pervenendo all'affermazione dell'insussistenza del reato, non osta alla possibilità che il fatto dell'avvenuta pronuncia di espressioni offensive (pacificamente accertato dal giudice penale) possa essere valutato di per sé dal giudice civile come fatto generatore della responsabilità ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento del danno pur in presenza di sentenza penale assolutoria con la formula "per insussistenza del fatto", in quanto non era stato dimostrato che il risarcimento fosse stato chiesto solo in relazione al reato e non per le espressioni offensive).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9424 del 10/05/2016