Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada - liquidazione dei danni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012
Sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa estera - Legittimazione passiva dell'UCI - Norme di applicazione necessaria - Conseguenze - Soggezione alla legge italiana o alla legge comune di danneggiante e danneggiato - Criteri.
Nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell'UCI (artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne consegue che, quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell'UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art. 61, ultima parte, della citata legge n. 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge comune di danneggiante e danneggiato, ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge n. 218 del 1995, le questioni relative alla quantificazione del danno.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012