Risarcimento del danno - condanna generica - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012
Decisione separata sull' "an" e sul "quantum" - Condizioni - Istanza espressa della parte a norma dell'art. 278, primo comma, cod. proc. civ. - Necessità - Domanda unitaria di condanna specifica al risarcimento - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Decisione separata sull' "an" e sul "quantum" a norma dell'art. 277, secondo comma, cod. proc. civ. - Inammissibilità.
La richiesta di condanna specifica al risarcimento del danno, sia essa formulata in maniera determinata o indeterminata, dà luogo ad un'unica domanda giudiziale, e non a due distinti capi di domanda sull' "an" e sul "quantum" debeatur. Ne consegue che in detta ipotesi non trova applicazione l'art. 277, secondo comma, cod. proc. civ., il quale consente, ove siano state avanzate più domande, la decisione separata di alcune di esse per le quali non sia necessaria ulteriore attività istruttoria, presupponendo la scissione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", a norma dell'art. 278, primo comma, cod. proc. civ., un'espressa richiesta della parte, la cui volontà in tal senso non può desumersi dalla formulazione di una domanda di risarcimento di danni non determinati, ma determinabili.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012