Danno patrimoniale da incapacità di lavoro - Risarcibilità - Presupposti - Mera sussistenza di una invalidità biologica - Sufficienza - Esclusione.
L'accertata esistenza d'un danno alla salute patito da uno studente, anche se di non lieve entità (nella specie, determinata dal c.t.u. nella misura del 37 per cento della complessiva validità dell'individuo), non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno, a meno che il danneggiato non provi, sulla base di elementi concreti, o che a causa della lesione sia stato costretto a ritardare il compimento dei suoi studi e di conseguenza l'ingresso nel mondo del lavoro, ovvero una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012