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Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006

Danno biologico e danno morale - Rispettive definizioni - Differenza - Rilevanza ai fini della relativa liquidazione.

 

Il danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri. Il danno morale costituisce, invece, autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona.

Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006