Svalutazione monetaria - obbligazione pecuniaria - inadempimento - rivalutazione automatica - esclusione.*
In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica un risarcimento automatico corrispondente alla misura della svalutazione, ma solo un risarcimento commisurato all'effettivo pregiudizio patrimoniale subito dal creditore - per l'accertamento del quale e utilizzabile ogni mezzo di prova, compresi il notorio acquisito alla comune esperienza e le presunzioni desumibili dalle condizioni o qualita personali del creditore - con la conseguenza che non e consentito al giudice di provvedere d'ufficio circa il danno conseguente alla svalutazione monetaria. ( Conf 3776/79, mass n 400218 sulla prima parte).*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 485 del 20/01/1981