Risarcimento del danno - Casualità (nesso di) - Principio dell'equivalenza delle cause - Temperamento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2688 del 06/03/1992
Principio della casualità efficiente - Ambito di applicazione - Fatto del danneggiato - Causa esclusiva o concausa dell'evento - Configurabilità - Condizioni.
In materia di responsabilità aquiliana, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 40 cod.pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento solo nel principio della causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 dello stesso codice, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, che può anche identificarsi nella persona della vittima, solo se questa azione risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti; pertanto, in presenza dell'altrui colpa, il fatto del danneggiato può essere considerato causa esclusiva dell'evento solo se abbia interrotto la connessione dei fatti, privando quelli antecedenti di efficacia causale e relegandoli al rango di semplici occasioni, mentre deve essere ritenuto concausa dell'evento se, inserendosi in una situazione di pericolo creata dall'altrui comportamento colposo, non si sia posto al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale in atto divenendo così idoneo a produrre l'evento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2688 del 06/03/1992