Somme dovute per risarcimento danni da responsabilità aquiliana - Art. 1283 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 1283 c.c., che, in materia di obbligazioni pecuniarie, ammette l'anatocismo, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, sicchè non è estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana. (Fattispecie relativa al risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un fondo in conseguenza dell’illegittima occupazione da parte di un concessionario).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15944 del 27/06/2017