Danni a cose di terzi - Legittimazione del detentore - Sussistenza - Condizioni.
Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandarne il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14269 del 08/06/2017