Danno "biologico terminale" - Risarcibilità "iure successionis" - Condizioni - Permanenza in vita per almeno 24 ore - Necessità - Stato di coscienza - Necessità - Esclusione.
Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019 (Rv. 654378 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059