Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019 (Rv. 654357 - 01)
Danno patrimoniale da lucro cessante - Perdita della capacità lavorativa - Liquidazione - Indennità di malattia e pensione di invalidità - "Compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Fondamento.
In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019 (Rv. 654357 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056