Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 (Rv. 656592 - 01)
In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 (Rv. 656592 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE