Liquidazione in via equitativa del danno in primo grado od in appello - Domanda di parte -Necessità - Esclusione.
Il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 (Rv. 656592 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE
CRITERI EQUITATIVI