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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 04)

Perdite subite dai risparmiatori - Risarcimento - Valore nominale del capitale versato - Ammissibilità - Frutti realizzabili dagli investimenti del capitale - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della l. n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti (nella specie, in BOT), atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o comunque autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 04)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

RISARCIMENTO DEL DANNO

VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE