Danno da ritardato pensionamento - Natura - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Conseguenze - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza.
All'illegittimo diniego, da parte dell'ente previdenziale, della domanda di pensionamento avanzata dal lavoratore può conseguire un pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (quale quello di poter realizzare liberamente una legittima scelta di vita), la cui sussistenza, in ossequio ai principi generali, dev'essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua di danno "in re ipsa".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4886 del 24/02/2020 (Rv. 656936 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697
RISARCIMENTO DEL DANNO
PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE