Invalidita' personale permanente - Danno patrimoniale da incapacità lavorativa conseguente ad errata prestazione sanitaria - Cass. n. 17690/2020
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale - permanente - Danno patrimoniale da incapacità lavorativa conseguente ad errata prestazione sanitaria - Soggetto percettore di reddito da lavoro - Liquidazione - Criterio del triplo della pensione sociale - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO
INVALIDITA' PERSONALE
PERMANENTE
Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17690 del 25/08/2020 (Rv. 658625 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697